TESTO CONVENZIONE

Validità 2007-2009

         

"FONDIARIA-SAI  BRENO  - CRAL SANITA' VALLECAMONICA"
Coperture assicurative Rca ed Ard per autovetture  Ad uso privato

CONTRAENTE: C.R.A.L. – SANITA’ VALLE CAMONICA

SEDE LEGALE: VIA NISSOLINA, 2 – 25043 BRENO (BS)

IMPRESA:     FONDIARIA SAI – Divisione SAI - AGENZIA GENERALE DI BRENO (Bs)

ASSICURATI: associati C.R.A.L. SANITA’ VALLE CAMONICA  e loro famigliari conviventi.         

 

1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione prevede la copertura assicurativa Auto prestata dall'Impresa a favore degli associati al C.R.A.L. SANITA’ VALLE CAMONICA e famigliari conviventi, per i veicoli  di proprietà.

 

2.DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente conven­zione viene fissata di comune accordo tra le parti dalle ore 24 del giorno 01.01.2007 alle ore 24 del 31.12.2009. Essa si intenderà tacitamente rinnovata per un periodo pari ad un anno e così successivamente, salvo che una delle Parti comunichi disdetta mediante lettera raccomandata da inviare all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza. Sarà cura della Contraente comunicare ai propri dipendenti (o aderenti o altro) la cessazione della convenzione stessa.

 

3.VEICOLI ASSICURATI

Le autovetture di proprietà  degli associati al C.R.A.L. SANITA’ VALLE CAMONICA e famigliari conviventi.

4. MODALITA' DI EMISSIONE

Per usufruire delle condizioni previste dalla presente convenzione, l'Assicurato deve esibire all'atto della stipula della polizza un documento (tessera in corso di validità) comprovante la sua qualità di associato al C.R.A.L. SANITA’ VALLE CAMONICA.  

 

5. CONTRATTI IN CORSO

I contratti relativi alla copertura assicurativa Auto attualmente in corso presso l'Impresa, assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione e di cui siano contraenti gli associati della Contraente, alla prima scadenza annuale successiva potranno essere sostituiti con contratti conformi alla convenzione stessa.

CONDIZIONI PARTICOLARI

6. GARANZIE PRESTATE:

 

Responsabilità Civile

La garanzia può essere prestata anche da sola.

L'Impresa presta, contro il pagamento del premio pattuito, la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria di cui alla Legge 990 del 1969 e successive modifiche.

AUTOVETTURE

Per le classi di merito inferiori o uguali alla 5 applicazione di uno sconto commerciale del 30% sulla tariffa in vigore al momento della stipulazione della polizza in aggiunta agli sconti tecnici;

Per le classi di merito comprese tra la 6 e la 11 applicazione di uno sconto commerciale del 25% sulla tariffa in vigore al momento della stipulazione della polizza in aggiunta agli sconti tecnici.

Per le classi di merito comprese tra la 12 e la 14 applicazione di uno sconto commerciale del 20% sulla tariffa in vigore al momento della stipulazione della polizza in aggiunta agli sconti tecnici;

Oltre a tariffa              

Altre garanzie

Veicoli esclusi: sono esclusi i veicoli di valore superiore a euro 37.000,00.=

a) Incendio e Furto: a valore commerciale/ a valore a nuovo                    

Tassi come da tariffa FONDIARIA SAI in vigore al momento della stipula del contratto (variabile in funzione della residenza del proprietario/locatario) con uno sconto pari al 45%.

 

b) Eventi Sociopolitici e Naturali a valore commerciale/a valore a nuovo

Tassi come da tariffa FONDIARIA SAI in vigore al momento della stipula del contratto (variabile in funzione della residenza del proprietario/locatario) con uno sconto pari al 45%.

 

c) Collisione: a valore commerciale/ a valore a nuovo

La garanzia viene prestata congiuntamente alla garanzia di RCA .

Premio:

a) “Tassi come da tariffa  in vigore al momento della stipula o del rinnovo del contratto

b) “Nuova tariffa con Scoperti Ridotto” in vigore al momento della stipula o del rinnovo del contratto

 

d) Danni accidentali

Tassi come da tariffa FONDIARIA SAI in vigore al momento della stipula del contratto (variabile in funzione della residenza del proprietario/locatario)

 

e) Garanzie Aggiuntive:

Tassi come da tariffa FONDIARIA SAI in vigore al momento della stipula del contratto (variabile in funzione della residenza del proprietario/locatario) con uno sconto pari al 45%.

 

f) Assistenza Stradale:

Tassi come da tariffa FONDIARIA SAI in vigore al momento della stipula del contratto (variabile in funzione della residenza del proprietario/locatario) con uno sconto pari al 45%. 

 

g) Tutela Giudiziaria:

Tassi come da tariffa FONDIARIA SAI in vigore al momento della stipula del contratto (variabile in funzione della residenza del proprietario/locatario) con uno sconto pari al 45%.

 

h) Infortuni del conducente:

Tassi come da tariffa FONDIARIA SAI in vigore al momento della stipula del contratto (variabile in funzione della residenza del proprietario/locatario) con uno sconto pari al 45%.

 

7. RINNOVI ANNUALI

Il rinnovo annuale delle singole polizze alle condizioni pattuite con la presente convenzione è subordinato al perdurare della qualità di associato alla Azienda Contraente.

 

8. MODIFICA DELLA CONVENZIONE

Qualora la convenzione venga rinegoziata, sarà cura della Contraente comunicare agli assicurati le nuove condizioni pattuite. Queste ultime dovranno essere applicate sia ai contratti relativi alle nuove inclusioni successive alla data di efficacia delle modifiche, sia ai contratti in corso che vengano rinnovati con decorrenza dalla prima scadenza annuale successiva alle variazioni introdotte. Per la garanzia RCA la FONDIARIASAI comunicherà ai singoli contraenti le nuove condizioni di premio ai sensi dell'articolo 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione RCA richiamate al successivo punto 11.

 

9. CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE (in alternativa al comma 3 della clausola "DURATA DELLA CONVENZIONE")

Qualora la convenzione cessi, ai singoli contratti che fossero eventualmente rinnovati in data successiva alla cessazione della convenzione, verranno applicati i premi RCA previsti dalle tariffe FONDIARIASAI in vigore al momento del rinnovo. La FONDIARIA SAI comunicherà ai singoli contraenti le nuove condizioni di premio RCA, ai sensi dell'ar­ticolo 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione richiamate al successivo punto 11. Sarà cura della Contraente comunicare ai propri associati/dipendenti/aderenti la cessazione della convenzione stessa.                         

 

10.DIFFUSIONE DELL'INIZIATIVA

La FONDIARIA SAI provvederà a portare a conoscenza delle proprie Agenzie la presente convenzione al fine di dare, tramite le proprie strutture organizzative, la migliore assistenza agli interessati per la stipulazione delle polizze.

 

11.CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE:

Garanzia di Responsabilità Civile

Le Condizioni tutte, generali, speciali ed aggiuntive, che la Contraente dichiara di aver ricevuto, cono­scere ed accettare, sono conformi a quelle riportate nel modello 1.11037 (allegato)

Garanzie diverse dalla Responsabilità Civile

Le Condizioni tutte, generali e particolari delle altre garanzie (garanzie ARD), che  la

Contraente dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare, sono conformi a quelle riportate nel modello 1.11038  e 1.11039  (allegati).

Tutte le Condizioni di assicurazione sopra richiamate  formano parte integrante del presen­te contratto.


SCONTO 10% 

su prodotti area RETAIL

Polizze:

Fabbricati - Salute - Famiglia - Plurima  R.C. Terzi - Infortuni

sconti non cumulabili con eventuali altre iniziative.

 

Per Informazioni e Preventivi: Tel.0364/22272 - Fax 0364/320311

e-mail: info@saibreno.it